Comunicati FGU RICERCA ANPRI In evidenza 

COMUNICATO 17  luglio 2025  Le fasce stipendiali dei Ricercatori e Tecnologi: facciamo chiarezza

 

Da alcuni giorni non si fa altro che parlare, in comunicati ed assemblee sindacali, di alcune pronunce della Corte di Cassazione – in particolare dell’ordinanza num. 3247/2025 (1) – che anticipano di un anno il diritto dei R&T al passaggio alla fascia stipendiale superiore, con la conseguenza di poter chiedere al proprio Ente la ricostruzione di carriera e la corresponsione di arretrati retributivi in misura variabile secondo l’anzianità maturata da ciascuno.

Sottolineiamo che per avvalersi del beneficio ad oggi previsto dall’ordinanza della Cassazione sarà necessario un ricorso alla Magistratura contro l’Ente di appartenenza e ottenere una sentenza conforme al principio di diritto enunciato dalla stessa.

La Cassazione ha in particolare ritenuto che l’intervallo “da 0 a 4” in riferimento alle  fasce stipendiali indicate nelle Tabelle B e C del CCNL 1996-1997 (2) comporti una permanenza nella medesima fascia di 4 anni, prima di passare alla fascia superiore, contrariamente a quanto finora applicato. L’interpretazione applicata fino ad oggi deriva da una specifica precisazione fornita dal CCNL 1996-1997 nella nota a pag. 16 dove si indicano le durate delle sette diverse fasce, seguendo tale precisazione la prima fascia stipendiale da  “0 a 2” anni avrebbe durata di 3 anni. Si precisa che le fasce stipendiali in vigore attualmente sono riportate nell’ultima versione del CCNL (3)

La nota di precisazione su citata, alla lettura delle ordinanze, sembra non essere stata portata compiutamente all’attenzione della Corte; ciò induce, a nostro avviso, ad essere molto cauti nel dare per scontato che il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità sarà in futuro sicuramente confermato, e divenire consolidato. Se nelle prossime cause il Giudice dovesse tenere in considerazione per intero – cosa che sembra non aver fatto nella ordinanza in questione – il contenuto delle disposizioni contrattuali del CCNL 1996-1997, che con particolare riferimento ai predetti criteri di computo della durata delle fasce stipendiali la Cassazione ha già ritenuto ripetutamente essere di uguale “senso e portata” di quelle contenute nei CCNL successivi, i pronunciamenti precedenti potrebbero essere ribaltati, con ovvio danno per i ricorrenti.

Va da sé, anche per non precludere qualunque azione futura, che al momento appare vantaggioso inviare al proprio Ente una specifica diffida valevole ai fini dell’interruzione della prescrizione (di durata quinquennale per gli effetti economici e decennale per quelli giuridici) del diritto di recente affermato dalla Cassazione. Allo stesso tempo, davanti ad un orientamento giurisprudenziale molto recente e non ancora consolidato, che potrebbe essere riformato da successive decisioni da parte della Cassazione, si suggerisce di aspettare a ricorrere per il riconoscimento della ricostruzione di carriera e degli arretrati retributivi, in attesa che nuovi pronunciamenti confermino/smentiscano l’attuale interpretazione che, ricordiamo, è attinente solo allo specifico ricorso.

I nostri iscritti (FGU Dipartimento Ricerca) possono ovviamente rivolgersi a noi per una valutazione più specifica e per un supporto nell’elaborazione della lettera di messa in mora.

Prima di concludere sentiamo, infine, di dover rivolgere agli Enti un accorato invito ad evitare di assumere scelte che possano determinare disparità di trattamento tra i R&T, anche richiedendo, se del caso, le necessarie risorse al Governo, al fine di porre termine il prima possibile ad una vertenza legale che potrebbe da qui a breve coinvolgere migliaia di colleghi.

 

La segreteria nazionale di FGU Dipartimento Ricerca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

FGU (Federazione Gilda UNAMS) – Dipartimento Ricerca

Via Tortona 16 – 00183 Roma,    tel. 06.7012666

Email:  info@fgu-ricerca.it     sito: www.anpri.fgu-ricerca.it

 

 

 

Related posts

Leave a Comment